di Guarneri Andrea

1687 - Testamento di Andrea Guarneri

In Christi Nomine Amen, Anno à Nativitate eius Salvatoris millesimo sexmo septimo Indictione decima die vero decima quinta m.is Junij Pont. ante Sanct.mi D.N.D. Divina Pape Providentia Innocentij und.mi anno eius und.mo curte…

Perché la vita e la morte sono, in mano a potere dell'Altissimo Iddio, e che è meglio vivere col timore di morire ch'arrivare ad una morte repentina. Perciò le predette cose considerando il Sig.r Andrea Guarneri fil.° del fu Sig.re Bartholomeo ch'abbita nella città di Cremona nella v. S. Matheo e hora si ritrova nel luogo che diremo qui da basso sano per grazia di Iddio, di mente, intelletto, et di corpo, ha determinato di fare il suo ultimo testamento nuncupativo quale si chiama senza scritti, il quale l'ha atto, e lo fa nel modo che segue cioè

Primieramente il detto Sig.r Testatore, perché l'Anima è più preciosa del corpo, ogni volta quando si partirà dal suo corpo, quella di tutto core ha raccomandata e raccomanda al'omnipotente Iddio e alla Beatissima sempre Vergine Maria sua Madre, e a tutta la Corte celleste, e il suo corpo quando sarà fatto cadavere, ha racomandato e racomanda all'Infrascritti suoi heredi che lo faciano sepellire nella Chiesa di S. Domenico di Cremona nella Capella del Rosario e nella sua sepoltura sopra la quale ci sono scolpiti li nomi de' Sig.ri Gio: Paulo Orcelli, Anna Maria Orcella, et Andrea Guarnieri perchè così sia

per tutti poi li suoi beni mobili, immobili, raggioni, accioni, quali si ritrovano, e dove trovano, e si potrano ritrovare al tempo della morte di detto Sig.r Testatore, il med.mo ha fatto et instituito et ha voluto, e vuole, che siano suoi heredi universali li Sig.ri Gio:Giuseppe, Gio:Pietro et Eusebio Guarneri, suoi figlioli legitimi, et naturali nati dal med.mo Sig.r Testatore, e dalla Sig.ra Anna Maria Orcella de' Guarnieri, moglie del detto Sig.r Testatore, quali Sig.ri Gio:Giuseppe, Gio:Pietro, et Eusebio Guarneri suoi heredi universali, come sopra instituiti, gl'ha nominati, e li nomina di sua propria bocha con alta, e intelegibil voce, e in ogni miglior modo che si può di raggione per con che però di tutti li suoi beni detto Sig.r ퟴTestatore, che vi resteranno doppo la sua morte vuole, ordina, e

comanda che si debbano fare quatro parti, e due delle quali ne debbano tochare al Sig.r Gio:Giuseppe, uno de' suoi heredi come sopra instituiti, e questo vuole ordina, e comanda per la buona servitù, e compagnia, che fa al detto Sig.r Testatore, e in ogni miglior modo che si può di raggione / e l'altre due parti, una ne dovrà tochare per sua porcione al Sig.r Gio:Pietro, e l'altra parte al Sig.r Eusebbio Guarneri suoi heredi, come sopra instituiti, ancorché il detto Sig.r Gio:Giuseppe non li faccia buona compagnia sino alla sua morte, e non si diparti, nel modo, o forma come fa al presente vole, ordina, e comanda, che non possa pretendere, se non la sua terza parte e in tal caso vole che li suoi beni si dividano fra detti suoi heredi come sopra instituiti, egualmente, e con egual porcione perchè così sia-

Item il detto Sig.r Testatore, ha comandato, e comanda e ha prohibito, e proibisce al detto Sig.r Eusebio Amati uno de suoi heredi, come sopra instituito che quella parte, ch'a lui tocherà, che non possa quella, ne tutta n'in parte vendere, alienare o in altro modo obligare, sotto qualsivoglia pretesto, e caso che in qualsivoglia modo, quella, o parte di quella alienasse adesso per allora il detto Sig.r Testatore, ha disseredato, e dissereda, e ha comandato, e comanda, e non vole che il detto Sig.re Eusebio Amati sij suo herede, ne suceda in quella porcione che di raggione li dovrebbe tochare per all'hora, che in tal caso, e casi che succeda in detta porcione li figli legitimi, e naturali / di detto Sig.r Eusebio, e quelli substituisce in detta porcione, e in ogni miglior modo che si pu di raggione perchè coì sia

Item detto Sig.r Testatore ha lasciato, e lascia, o vero ha gravato, e grava li suoi heredi come sopra instituiti a dare alla Sig.ra Anna Christina de' Guarnieri figlia del detto Sig.r Testatore, lire mille, e tre cento di moneta di Cremona compresi in quelle, li vestimenti et habbiti, et altre cose ad uso, e portato della med.ma Sig.ra Anna Christina, quando si maritarà, o si farà Monacha, o anche venendo il caso che non potesse, o non volesse stare, ed habitare con suoi fratelli, ma volesse vivere da solla, putta savia, ed honesta, vole e comanda anche che in tal caso, e così predetti, che li suoi heredi siano tenuti, a darli lire mille, e tre cento come sopra, con che però sia tacitata, e contenta di tutto quello che può pretendere ne beni di detto Sig.r Testatore, come esso l'ha tacitata, e la tacita in dette lire mille, e tre cento, e in ogni miglior modo si può di raggione per che così sia

Item esso Sig.r Testatore ha lasciato, e lascia, et ha gravato, e grava detti suoi heredi a dare alla Sig.ra Angella Teresa maritata nel Sig.r Michel Aricardi e alla Sig.ra Isabella Monacha maridata nel Sig.r Giuseppe doi figlie del Sig.r Testatore a dare alle med.me una lira di Cremona, e quelle l'ha tacitate, e le tacita, e vole che siano contente in detta lira di tutto quello che possono prettendere nelli beni di detto Sig.r Testatore per causa di legitima, e qualsivoglia altro titolo perchè sono state addotate dal med.mo et hanno, havuto la sua dote, e questo perchè così sia

Item il detto Testatore ha volsuto, e vole et ha gravato, e grava detti suoi heredi a lasciare in casa di detto Testatore la Sig.ra Anna Maria Orcella de' Guarnieri moglie del Sig.r Testatore ad usufrutuare, e godere tutti li beni del medemo insieme con li suoi heredi, e che a quella non vi possano impedire cosa alcuna, e' caso che detta Sig.ra Anna Maria, non vi possa, o non voglia stare con li detti Sig.ri heredi, vole ordina, e comanda, che vi sia dato fuori tutta la sua dote, sopradote ed altra sua heredità, senza screpito e figura di giudicce, ma di proprio fatto, authorità e in ogni miglior modo che si può di raggione perchè così sia

Item ha lasciato, e lascia, o vero ha gravato, e grava detti heredi a dove

doppo la morte di d.to Sig.r Testatore cento lire di moneta di Cremona alla Sig.ra Lucia de' Guarnieri Nepote del Sig.r Testatore, e figlia del Sig.r Gio:Battista Guarnieri fratello del med.mo Testatore perche così sia

Item il detto Sig.r Testatore ha lasciato e lascia, o vero ha gravato, e grava detti suoi heredi che nel giorno del suo funerale, a far celebrare trenta messe con suo Officio in detta Chiesa di S. Domenico in suffragio dell'Anima di detto Sig.r Testatore, e suoi deffonti per che così sia

Item ha gravato, e grava detti suoi heredi nel giorno del suo funerale, o il giorno seguente a far ea celebrare vinti altre messe nella Chiesa di S.ta Teresa per suffraggio dell'Anima di detto Sig,r Testatore, e suoi deffonti per che così sia

Item ha lasciato, e lascia ed ha gravato, e grava li suoi heredi a far celebrare per quatro anni continui per suffraggio del Sig.r Testatore, e de suoi deffonti tante messe dell'affitti che caverano dalla Casa di raggione del Sig.r Testatore posta nella Città di Cremona, e nella vicinanza di S. Matheo alla quale in confinario da una la strada comune dall'altra il Sig.r Giacomo de Sachi, e dall'altra il Sig.r Domenico Davij salvo più veri confini, dedoto però la reparacione et il taglione solito per ..... e questo per che così sia

Item ha gravato, e grava detti suoi heredi a far celebrare, quelle messe che non havra fatto celebrare il Sig.r Testatore, quale è obligato farle celebrare per suffragio dell'Anima del Sig.r D. Pietro de Orcelli far celebrare dico tutta qualla quantità che non sarano state celebrate qual constarà dal libro mastro che sarà in casa del Sig.r Testatore e questo per sgravio dell'Anima, e conscienza del Sig.r Testatore, e in ogni miglior modo che si può di raggione per che così sia

Item vole et ordina, ed ha comandato, e comanda che detti heredi facciano compagnare il cadavere di detto Sig.r Testatore, quando sarà portato alla sepoltura da vinti quatro frati di S. Domenico dalli Mendicanti, e misericordiosi con il Sig.r Prevosto, o sia Parocho della Chiesa di S. Matheo, di Cremona con quatro sacerdoti pretti e con quatro torze e questo per che così sia

Item ha voluto, e vole, ordina, e comanda che li suoi heredi faciano fare in portare il suo Cadavere alla sepoltura il giro in torno alla Chiesa di S. Matheo, S. Nicolò, e S. Faustino, e questo perchè così sia

Item à racomandato, e racomanda, a detti suoi heredi in far portar il Cadavere di detto Sig.r Testatore alla sepoltura che lo facciano accompagnare dalli opperari della Dottrina di S. Christoforo, e dalli Confratelli della penitenza chiamati quelli della Croce, e questo perchè così sia

Item ha racomandato, e racomanda a detti suoi heredi morto che sarà il detto Sig.r Testatore ad avisare li Confratelli del Ufficio della Madona di S. Christoforo che lo faciano celebrare le solite dodici messe in suffragio dell'Anima di detto Sig.r Testatore perchè così sia

Item ha racomandato, e racomanda a detti suoi heredi il portar il suo corpo alla sepoltura che sij accompagnato dalli Confratelli di S. Benedetto in Domo con quatro torze, e far celebrare subito doppo la sua morte le solite quaranta messe col suo Ufficio in suffraggio dell'Anima del detto Sig.r Testatore perchè così sia

Item ha racomandato, e racomanda a detti suoi heredi ad avisare li Confratelli del Rosario detti del Cento cinquanta, o vero li Riverendi Padri di S. Domenico, che subito doppo la morte di detto Sig.r Testatore, che facciano celebrare le solite cento cinquanta messe in suffraggio dell'Anima del Sig.r Testatore perchè così sia

Item ha lasciato, e lascia, o vero ha gravato, e grava detti suoi heredi, caso che ottonessero la sentenza favorevole da quel Giudice nanti il quale verte la causa per qual si controvertono li beni che hora sono littigiosi posti nella villa di Cella di Costa Mezzana Ducato di Parma a vendere li detti beni, e la terza parte del prezzo che si caverà di quelli, o pure per la terza parte delle tre ....... di detti beni far celebrare tante messe per suffraggio dell'Anima del qm. Sig.r Antonio Villa, e de suoi deffonti, e caso che li suoi heredi non facciano celebrare dette messe non vole che succedano in detti beni litigiosi come sopra, anzi vole che a quelli sucedano, e debbano sucedere in detti beni la Compagnia del Santissimo erretta nella Chiesa di S. Matheo di Cremona col Parocho di detta Chiesa col med.mo obligho di far celebrare tante messe quanto vale la terza parte de beni sudetti littigiosi e questo perchè così sia

Item ha volsuto, e vole il med.mo Sig.r Testatore e pregha che siano sua per esecutori Testamentarij l'Ill.mo Sig.r Marchese Antonio Maria Pallavicini della v. S. Bartholomeo et il Molto Ill.mo Sig.r Andrea Clerici della v. S. Nicolò à quali ha racomandato, e racomanda che procurino che sij messo in essecutione tutto ciò, ch'ha disposto, e dispone in questo suo ultimo testamento, e che non possino esser impediti da detti suoi heredi, come sopra instituiti, e caso che quelli contradicessero in qualche cosa, vole che quello, o quelli che vi contradirano che siano privi della sua porcione, che di raggione vi dovrebbe aspettarsi, sia che sij eseguitto la sua volontà da suoi essecutori e in quel tempo quella porcione che si dovrebbe aspettare a quello, o quelli che contradiranno vole ordina, e comanda espresamente che debba godersi, e usufrutuarsi da detti Sig.ri Esecuttori intanto che sarà adempitto la sua volontà, e ad altrimente perchè così sia

Item il detto Sig.r Testatore, ha volsuto, ordinato, e comandato, e comanda per se per sorte mai, alcuno o alcuni dei suoi heredi come sopra instituiti in tempo avenire comettessero, o pensassero comettere qualche dellitto, o dellitti, che per il quale, o quali incoressero la disgracia dela Maestà Cattolica del Re di Spagna, o dell'altro Principe, tanto secolare quanto Ecclesiastico, che per quel dellitto, o dellitti incoressero nella pena della confinascacione de beni, in tutto o in parte all'ora e in tal caso, e casi predetti e per un giorno accanti comesso, o pensato di comettere dal dellitto il detto Sig.r Testatore, ha disseredato, e disereda et ha privato, e priva quel delinquente, o delinquenti da la sua porcione, o porcioni ch'allora s'aspetavano, e in quella porcione o porcioni substituisse quello o quelli che non havrano dellinquito, con questa condicione però che ritornato, o ritornati che sarano in gracia della Maestà Cattolica del Re di Spagna o d'altro Principe, tanto secolare, quanto Ecclesiastico di cui havevano incorso l'indignacione che li sij restituito a quel tale, o tali la sua porcione o porcioni dell'heredità di detto Sig.r Testatore anzi che possono di propria authorità senza ministero d'alcun Giudice prendere il possesso della sua porcione, o porcioni, con che però in quel tempo che sarano stati in disgracia come sopra non possano prettendere frutto alcuno, ma in quelli substituisca quello, o quelli che non haverano delinquito volgarmente, reciprocamente, compendiosamente, e per fideicomisso, di modo tal che, qualsivoglia substitucione habbi il suo loco, e in ogni miglior modo che si può di raggione, e vole che questo sij il suo ultimo testamento nuncupativo derogato sia a qualsivoglia altro testamento, vole che voglia per via di Codicilo, e se non vole per via di Codicilo vole, e comanda che vaglia per donacione per causa di morte, et io Notaro infrascritto presente e come publica persona stipulo, et accetto per tutti quelli absenti, che possono havere interesse nel presente testamento ed in ogni miglior modo che si può di raggione sia, e questa è la mente e ultima volontà di detto Sig.r Testatore per Rogarsi [ecc.]

Testimoni: Rev. don Amadro de' Pedronis fil.o Ill.mi D. Alessandri

Rev. don Petro de' Ghelfis, fil.o D. Antonij Maria

  • Atto notarile cartaceo manoscritto
  • 1687, 15 giugno, Parma
  • Archivio di Stato di Parma
  • Archivio Notarile, Notaio Venusto Coruzzi. Registro P° 1, Catena N° 13010
  • Archivio Notarile di Parma
  • Hill, 1931

creato:giovedì 8 marzo 2012
modificato:venerdì 13 ottobre 2017